Statuto Confederazione Italiana Famylya.it

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Confederazione Italiana “Famylya.it”
STATUTO
ARTICOLO 1 -E’ costituita la Confederazione Italiana Famylya.it in abbreviazione Famylya.it . L’ambito di operatività della Confederazione si estende a tutto il territorio nazionale. La Confederazione può istituire uffici di rappresentanza su tutto il territorio nazionale ed anche estero, sulla base dei criteri e delle valutazioni che saranno operate dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 2 -La Confederazione è apolitica, aconfessionale, e non persegue scopi di lucro.
ARTICOLO 3 -La Confederazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 4 -La Confederazione ha sede legale in Firenze, in Via della Casella, 63. La sede può essere trasferita, per motivate esigenze, su delibera del Consiglio Direttivo.
OBIETTIVI
ARTICOLO 5 -La Confederazione Famylya.it si propone di operare a servizio delle famiglie, delle coppie e degli individui, per favorire una più solida maturazione individuale e relazionale all’interno del nucleo familiare facilitando i rapporti, fornendo istruzione e prevenendo disagi e squilibri nel rispetto dei valori oggettivi che hanno il loro fondamento nella natura stessa della persona umana e dei suoi atti. Essa ha per obiettivi: 1) Il coordinamento effettivo tra i membri. A tale scopo mira a: • stabilire le condizioni fondamentali richieste sul piano umano, professionale ed etico, agli operatori impegnati in Famylya.com; • elaborare terminologie e metodi comuni; • organizzare, collegare, coordinare e rappresentare sul piano nazionale ed internazionale le attività di tutte le componenti della struttura confederale • promuovere la collaborazione operativa comune fra tutti i Centri aderenti. 2) Operare per la diffusione di una cultura della Famiglia etica e responsabile su tutto il territorio nazionale;. 3) Promuovere iniziative di educazione ai ruoli genitoriali, alla maternità responsabile, al reciproco rispetto nell’ambito della coppia e alla comunicazione tra i due sessi; 4) Collaborare con le Strutture Pubbliche e private che si occupano di educazione alla famiglia promuovendo iniziative atte a favorire gli scopi sociali; 5) Operare in collaborazione con i diversi servizi e organismi pubblici e privati che, sul piano locale, nazionale ed internazionale, si occupano della educazione e della ricerca nel campo dei servizi a supporto della famiglia; 6) Promuovere e organizzare corsi e progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, Dalla Comunità Europea, dalle Regioni e dagli Enti Locali in genere; 7) Realizzare sessioni di studio, aggiornamento e convegni di approfondimento rivolti a tutti i Membri dei Centri aderenti; 8) Incoraggiare la diffusione capillare dei Centri Famylya.com su tutto il territorio nazionale e favorire la comunicazione tra di loro, organizzando anche periodici congressi che riuniscano tutti i soci dei Centri Confederati; 9) Promuovere ed organizzare conferenze, convegni, dibattiti, riunioni, visite guidate, mostre e simili che possono essere utili al raggiungimento ed al perseguimento delle finalità della Confederazione; 10) ricercare un aiuto finanziario da quegli Enti ed Istituti che sostengono i servizi collegati all’attività e più in generale a tutti gli eventi organizzati dalla Confederazione; 11) promuovere l’acquisizione, la produzione e la vendita di stampati, anche periodici, pubblicazioni, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
MEMBRI DELLA CONFEDERAZIONE
ARTICOLO 6 -Possono essere ammessi a far parte della Confederazione le Associazioni, gli Enti (con o senza personalità giuridica) e le persone fisiche che ne fanno richiesta, secondo le modalità stabilite nell’articolo 7. E’ prevista la possibilità di conferire il titolo di Socio Onorario della Confederazione a persone che si siano particolarmente distinte per l’impegno nello studio e/o nella ricerca di iniziative a supporto del benessere della famiglia nella società. La nomina viene approvata dal Consiglio Direttivo. Il Socio Onorario non è tenuto al versamento della quota sociale.
AMMISSIONE DI NUOVI MEMBRI
ARTICOLO 7-Per essere ammesso a far parte della Confederazione le Associazioni e/o le persone fisiche dovranno presentare una domanda scritta al Presidente della Confederazione, allegando: • lo Statuto dell’Associazione; • l’elenco dei collaboratori dell’Associazione/ Centro; • una relazione dettagliata delle attività svolte. . Curriculum vitae Per poter ottenere l’ammissione è necessario che le Associazioni possiedano i seguenti requisiti: – le finalità perseguite, specificatamente indicate nel proprio statuto, devono essere analoghe a quelle del presente statuto; – la specificazione altresì nei rispettivi statuti dei requisiti per l’ammissione degli associati, le modalità di esercizio, i loro diritti ed obblighi;- – la caratterizzazione di associazione senza fini di lucro; – la garanzia statutaria dei requisiti della gratuità, della democraticità, della disciplina uniforme del rapporto associativo, della partecipazione e dell’apartiticità;- – la costituzione per atto debitamente registrato; – Per le persone fisiche verrà valutata l’esperienza maturata negli ambiti delle finalità statutarie. L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI CONFEDERATI
ARTICOLO 8-I Membri della Confederazione sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’organizzazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea ordinaria ed è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di estinzione, o di perdita di qualità di aderente. I soci hanno il diritto : • di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega; • di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali; • di dare le dimissioni in qualsiasi momento. • di partecipare a corsi di formazione organizzati dalla confederazione stessa. I soci sono obbligati: -a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; -a versare il contributo stabilito dall’Assemblea; -a svolgere corsi di aggiornamento professionale rivolti agli operatori organizzati dalla Confederazione; -a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione.
COMPITI
ARTICOLO 9-Le Associazioni Confederate sono autonome sia in termini organizzativi che patrimoniali e non rispondono di eventuali obbligazioni della Confederazione. Spettano alle Associazioni Confederate: a) tutte le funzioni riguardanti l’informazione, la formazione la gestione dei servizi e l’assistenza sul proprio territorio; b) ogni finanziamento derivante da proprie iniziative con enti regionali o territoriali; c) la libera compartecipazione a progetti nazionali con la Confederazione. La Confederazione non è responsabile di eventuali impegni assunti dalle Associazioni Confederate. Tutte le iniziative e i programmi multiregionali, nazionali e internazionali sono adottati dalla Confederazione che ne cura lo svolgimento e l’attuazione avvalendosi delle associazioni confederate interessate.
RECESSO DEI MEMBRI
ARTICOLO 10 -Ogni tre anni i Soci devono confermare di essere ancora in possesso dei requisiti di appartenenza alla Confederazione. Ogni Associazione o persona fisica può recedere dalla Confederazione notificando la propria decisione per iscritto. Il recesso ha effetto immediato. Le Associazioni o le persone fisiche recedenti non avranno alcun diritto patrimoniale, né di altra natura, nei confronti della Confederazione. La qualifica di Socio si perde per: – dimissioni scritte; – mancato pagamento delle quote sociali annuali; – indegnità comprovata; – svolgimento di attività non coerenti o incompatibili con le finalità della Confederazione;
ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE
ARTICOLO 11-Sono organi della Confederazione: a) L’Assemblea dei Soci; b) Il Presidente; c) Il Consiglio Direttivo d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (ove necessario) e) Il Collegio dei Probiviri
ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 12-L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i membri della Confederazione. I Soci non persone fisiche vi partecipano a mezzo di colui (normalmente il Presidente o il Direttore o loro delegato) che viene designato dall’ente aderente alla Confederazione. – Modalità di convocazione Le riunioni ordinarie dell’Assemblea sono convocate dal Presidente presso la sede sociale, o altrove, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax, o e-mail, da inviarsi ai vari Delegati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, nel loro domicilio ovvero nel domicilio delle loro Associazioni. L’avviso di convocazione delle riunioni dell’Assemblea deve contenere, oltre l’ordine del giorno, l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora dell’adunanza per la prima e per la seconda convocazione. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e di previsione e o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. – Costituzione In sede ordinaria, l’Assemblea è validamente costituta, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che dovrà essere fissata almeno un giorno dopo dalla prima convocazione, tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti . Quanto sopra esclusa la previsione dell’art. 24 in materia di scioglimento. – Riunioni Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, l’Assemblea eleggerà il Presidente della riunione. Spetta al Presidente constatare la regolare convocazione, la validità della riunione ed il diritto di partecipazione alla votazione. – Deliberazioni L’Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.Il tutto fatto salvo a quanto previsto dall’articolo 24 relativamente alla modifica dello Statuto e allo scioglimento dell’associazione. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da apposito libro dei verbali delle adunanze e delle decisioni dell’Assemblea tenuto a cura del Presidente e redatto con l’ausilio di un Segretario verbalizzante. I verbali devono essere firmati dal Presidente di seduta e dal Segretario verbalizzante. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto. – Compiti All’Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria: – eleggere il Consiglio Direttivo dopo averne deciso il numero dei componenti; – eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti; – eleggere il Collegio dei Probiviri; – esprimere indirizzi di azione al Presidente ed al Consiglio Direttivo circa le attività da svolgere; – approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo; – approvare la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo. In sede straordinaria: – apportare eventuali modifiche al presente Statuto ed al Regolamento della Confederazione; – deliberare sullo scioglimento della Confederazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
IL PRESIDENTE
ARTICOLO 13-Il Presidente: • è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri dura in carica tre anni ed è rieleggibile; • rappresenta la Confederazione nei rapporti con i terzi; • è responsabile dell’attuazione dei programmi; • convoca e presiede il Consiglio Direttivo; • nomina il segretario.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 14-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 3 (tre ) e 5 (cinque ) eletti dall’Assemblea dei Soci che ne determina ogni volta il numero. Sono membri di diritto tutti i Soci Fondatori. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 15- I compiti del Cosiglio sono : – Eleggere nel proprio ambito il Presidente, Il Vice Presidente ed il Tesoriere; – Deliberare sulle domande di ammissione dei soci; – Redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci – Convocare l’assemblea dei soci; – Impostare il programma dell’attività sociale ed operativa della Confederazione; – Verificare l’attività svolta; – Deliberare il conferimento del titolo di Socio Onorario; – Deliberare sulla variazione della sede sociale o sull’eventuale apertura di nuove sedi; – Proporre al collegio dei probiviri sugli eventuali provvedimenti a carico dei soci; – Deliberare sugli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente. Per la prima volta il Presidente e le altre cariche all’interno del Consiglio Direttivo sono stabilite nell’atto costitutivo .
RIUNIONI
Art. 16 – -Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Presidente. I verbali devono essere firmati dal Presidente di seduta e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo: • si riunisce almeno una volta all’anno e ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda almeno un terzo dei suoi membri; • è convocato dal Presidente, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo, dell’ordine del giorno da far pervenire almeno 8 giorni tramite fax, e-mail o via posta prima della data della riunione; Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
TESORIERE
ARTICOLO 17- Compiti del Tesoriere Il Tesoriere ha il compito di: • provvedere alla tenuta della contabilità della Confederazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; • provvedere alla redazione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo della Confederazione; • provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo • provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci della Confederazione; • provvedere al disbrigo della corrispondenza; • redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ARTICOLO 18-l’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti . Il Collegio è composto da 3 Revisori Effettivi, ed eventualmente da 2 Supplenti, da nominarsi ogni triennio dall’Assemblea e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti assolve alle funzioni di controllo, di ispezione e verifica dei libri contabili. I Revisori possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di controllo e di ispezione. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti e di tutti gli accertamenti eseguiti anche individualmente, deve redigersi processo verbale che, firmato dai Revisori presenti, dovrà essere trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti tenuto a cura del Presidente del Collegio. Il collegio elegge fra i suoi membri il Presidente
PROBIVIRI
ARTICOLO 19-Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi nella prima riunione eleggono il Presidente. Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell’ambito della Confederazione che interessino uno o più Soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Il Collegio dei Probiviri si riunisce tutte le volte in cui sia investito della risoluzione di una vertenza dal Presidente della Confederazione o da un altro membro della Confederazione interessato alla vertenza. Esso decide a maggioranza dei suoi membri: in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
PATRIMONIO
ARTICOLO 20-Il Patrimonio della Confederazione è costituito: • da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Organizzazione; • eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di esercizio; • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio. Le entrate dell’organizzazione sono costituite da : • quote sociali • rimborsi da convenzioni con enti pubblici e privati e destinati al raggiungimento delle finalità sociali • donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici e privati • ogni altro provento derivante, a qualsiasi titolo, da attività istituzionali o ad esse connesse • Proventi da attività marginali ed occasional
i ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
ARTICOLO 21-L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 22 • Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 Aprile. Nel caso di presenza del Collegio dei Revisori i bilanci devono essere portati a conoscenza dello stesso almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea. • Il bilancio deve coincidere con un anno solare. • Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma , anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
REGOLAMENTO INTERNO
ARTICOLO 23-Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da approvarsi da parte dell’Assemblea.
NORMA DI RINVIO E SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 24-Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento dell’organizzazione è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge,. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
FORO COMPETENTE
ARTICOLO 25-Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute al Tribunale di Firenze.

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